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Incentivo Rimozione Eternit

Volete realizzare impianti fotovoltaici con i nuovi incentivi del decreto FER 1?

Grazie agli incentivi del  gruppo A2 presenti
nel decreto FER 1

Con l’entrata in vigore del Nuovo Sistema di incentivi del DM FER1, si è assistito a una netta ripresa dell’interesse delle piccole medie imprese verso gli impianti fotovoltaici, portando alla luce un dilemma per gli imprenditori: è più vantaggioso accedere allo Scambio sul Posto o agli incentivi del Decreto FER1? Come spesso accade, la risposta è DIPENDE!
Cerchiamo di capire quali sono i fattori che influenzano la risposta, analizzando alcuni casi pratici.

Come si accede agli incentivi per fotovoltaico con rimozione amianto?

Per il gruppo A-2, a cui è dedicato un contingente incentivabile di 800 MW, è possibile accedere agli incentivi esclusivamente attraverso l’iscrizione ai Registri, che è la procedura definita per tutti gli impianti con potenza inferiore a 1.000 kW.

Per il fotovoltaico con rimozione amianto appartenente al Gruppo A-2, verrà data priorità agli “impianti realizzati, nell’ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici”. In particolare per “pubblico” si intende un edifico che sia sede delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 o ricomprese nell’ “Elenco ISTAT delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche”, nel quale si svolge qualsiasi attività di carattere pubblico o servizio di pubblica utilità. L’accatastamento dell’edificio, nelle specifiche categorie catastali (B/5 per scuole, B/2 o D/4 per gli ospedali) consentirà di beneficiare del previsto criterio di priorità.

Il valore degli incentivi

Per questa tipologia, oltre alla Tariffa incentivante, il DM FER 2019 prevede anche una maggiorazione dell’incentivo sull’energia prodotta, e, per gli impianti con potenza inferiore a 100 kWp, anche un premio sull’energia autoconsumata:

Si sottolinea che:

il premio “Amianto” di 12 €/MWh è riconosciuto all’energia prodotta
il premio “Autoconsumo” di 10 €/MWh è riconosciuto all’energia prodotta e autoconsumata, a condizione che la stessa superi il 40% dell’energia prodotta netta, per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW realizzati su edifici;
In particolare, sono previste due tipologie di incentivi (DM2019, artt. 7.6 e 7.7):

Tariffa incentivante omnicomprensiva (To): il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete che viene ritirata dal GSE;
Incentivo (I), calcolato come differenza tra un valore fissato e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). In questo caso però, l’energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore, che può scegliere.
Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 250 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all’altro non più di due volte durante l’intero periodo di incentivazione. Per gli impianti di potenza superiore a 250 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’Incentivo.

Le prescrizioni da rispettare per accedervi

Per accedere allo specifico Registro del Gruppo A-2, gli impianti fotovoltaici con rimozione amianto è necessario verificare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

l’intervento deve comportare la rimozione della totale superficie di eternit e/o amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
L’impianto deve essere installato su un edificio che rispetti la definizione contenuta nel DPR 412/1993. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati.
In caso di fabbricato rurale, è necessario che esso sia accatastato secondo le categorie catastali A/6 (abitazioni di tipo rurale), o D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), PRIMA della data di iscrizione a Registro. In alternativa, è necessario soddisfare il requisito di ruralità attraverso la specifica annotazione nell’atto catastale prevista dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012.
In caso di tetti piani:
se presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra.
Altrimenti, l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
In caso di tetti a falda, i moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto e non dovranno sporgere rispetto alla falda di copertura.
l’intervento di rimozione dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di entrata in vigore del DM2019 (10 agosto 2019);

Quali i costi da sostenere

Soggetti Responsabili che richiedono l’iscrizione ai Registri sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014.

Il contributo è pari a un importo di 100 €, incrementato di:

  • 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
  • 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
  • Il contributo sopra indicato deve essere maggiorato, ove prevista, dell’IVA.

In caso di impianti maggiori di 100 kW, all’atto della richiesta di iscrizione al Registro, sarà inoltre necessario presentare una Fideiussione provvisoria a copertura dell’1% del costo di investimento. In caso di entrata in graduatoria, ai fini della richiesta effettiva dell’incentivo, sarà poi necessario presentare una Fideiussione definitiva a copertura del 2% del costo di investimento. Per il calcolo del costo di investimento, il DM FER 2019 ha stabilito un valore forfeittario pari a 1000 €/kW (DM2019, art.12.3).

Incentivi per fotovoltaico con rimozione amianto: Un esempio concreto

Facciamo un esempio per chiarire il tutto. Un nostro cliente ha un capannone con un tetto con copertura in amianto da circa 1000 mq, con consumi elettrici pari a circa 180 MWh/anno, di cui circa il 60% è concentrato durante le ore diurne. Abbiamo ipotizzato la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 100 kWp, potenzialmente in grado di produrre 138 MWh/anno, con completa rimozione dell’amianto in copertura.

Quali benefici comporta la realizzazione dell’impianto fotovoltaico? Avremo i seguenti vantaggi annui:

autoconsumo di energia: 83 MWh/anno x 188 €/MWh (prezzo della componente variabile pagato dal nostro cliente;
Incentivo previsto dal Decreto FER1 sull’energia immessa in rete: 58 MWh/anno per 90 €/MWh (si suppone che non ci sia necessità di offrire ribassi sulla tariffa base)
Premio amianto sull’energia prodotta dall’impianto: 138 MWh x 12 €/MWh
Premio sull’autoconsumo: 83 MWh/anno x 10 €/MWh.
Il valore generato dall’impianto fotovoltaico è di circa 23 mila € il primo anno. A ciò si aggiunge il super-ammortamento del 130 % ed eventuali possibilità di accedere al credito d’imposta come il Bonus Sud. Per non parlare del fatto che si è risolto l’annoso problema dell’amianto in copertura!

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